DPR 146/2018: Registro Telematico (Banca Dati) F-Gas - Modalità di comunicazione delle vendite

DPR 146/2018: Registro Telematico (Banca Dati) F-Gas - Modalità di comunicazione delle vendite

Come richiesto dal D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018 (che recepisce il Regolamento Europeo n° 517/2014), a decorrere dal 25 luglio 2019 è in vigore, per coloro che rivendono e commercializzano gas fluorurati a effetto serra (F-Gas) e apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas, l'obbligo di comunicare le vendite effettuate sul Registro Elettronico (Banca Dati Telematica) F-Gas.

Le informazioni vengono comunicate via telematica attraverso le funzionalità disponibili nell’area comunicazione vendite della Banca Dati F-Gas

Per supportare le aziende nelle procedure per la comunicazione delle vendite, GeneralGas ha preparato una guida informativa, che è possibile scaricare al seguente link:

GeneralGas Kryon Refrigerants - Guida F-Gas

Il nuovo registro telematico (Banca Dati F-Gas) si rivolge ai seguenti soggetti:

  1. venditori di gas fluorurati ad effetto serra e di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas ➜ per comunicare i dati di vendita;
  2. imprese e persone certificate ➜ per comunicare i dati relativi agli interventi di installazione, manutenzione e altre attività svolte sulle apparecchiature contenenti F-Gas;
  3. operatori ➜ per scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.

L'introduzione della banca dati F-Gas rappresenta una vera e propria rivoluzione per il settore italiano della refrigerazione e del condizionamento dell’aria, offrendo indubbi vantaggi quali:

  • disponibilità dei dati su un unico database centralizzato;
  • disponibilità e fruibilità dati in tempo quasi reale;
  • disponibilità bilancio sul gas vergine, riciclato e rigenerato su ogni Venditore, Installatore/Manutentore e Apparecchiatura;
  • censimento del gas riciclato / rigenerato prodotto da ogni soggetto che effettua tali attività;
  • aggiornamento tempestivo della situazione del gas installato (Registri apparecchiature online).

Rappresentando un'opportunità potenzialmente molto efficace per la messa al bando dell'illegalità.

Le info centralizzate dovrebbero infatti scoraggiare:

  • le Aziende/Persone sprovviste di Certificazioni Aziendali e Personali ad operare; sussistono infatti obblighi espliciti in carico agli Operatori di accertarsi che gli interventi di installazione, manutenzione e altre attività svolte sulle apparecchiature contenenti F-Gas siano commissionati a soggetti provvisti di Certificazione Aziendale e Personale (sono previste sanzioni per omissione di tale controllo da parte dell'Operatore);
  • gli acquisti di F-Gas illegali (importati illegalmente senza essere provvisti di regolari quote d'immissione F-Gas nell'Unione Europea ➜ ad esempio F-Gas in bombole monouso "disposable" (peraltro vietate per utilizzo in Unione Europea dal 1° luglio 2007 - leggi la relazione tecnica informativa e la presentazione sui rischi connessi all'incauto acquisto di F-Gas illegali )
  • le gestioni illegali del gas estratto dagli impianti (gas tal quale)

Oltre a rendere più facile i controlli e l'identificazione dei soggetti che effettuano il riciclaggio e la rigenerazione senza essere in possesso dei requisiti previsti (esempio, assenza di un Accordo di Programma in essere con il Ministero dell'Ambiente).


 

Ricordiamo gli obblighi e relative decorrenze temporali, sia per i venditori che per gli installatori/manutentori, come previsto dal D.P.R. n° 146 del 16 novembre 2018:

Obblighi per i venditori (decorrenza 25 luglio 2019):

  • obbligo di registrazione sulla banca dati (Registro Telematico)  come venditori di F-Gas
  • obbligo comunicazione telematica info su acquirenti e tipo/quantità gas venduto

Obblighi per installatori/manutentori (decorrenza 25 settembre 2019) :

  • obbligo di registrazione su Registro Telematico F-Gas come aziende / persone certificate F-Gas
  • obbligo di comunicazione telematica dopo installazione o dopo primo intervento, e ad ogni intervento (Banca dati collegata a Registro telematico FGas) – no limite inferiore carica gas
  • obbligo di comunicazione telematica del tipo di gas caricato o estratto dalle macchine, con identificazione del soggetto che ha effettuato il riciclo o la rigenerazione, quando si usa un gas riciclato o rigenerato
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