Milano, 18 luglio 2018
Con l’aumento dei prezzi dei gas refrigeranti HFC sul mercato Europeo, conseguenza della progressiva implementazione del Regolamento 517/2014, e della riduzione di quote di immissione legale sul territorio Europeo dei gas a effetto serra, stiamo assistendo a un fenomeno decisamente preoccupante, che crea seri rischi sia per l’ambiente che per la sicurezza di tecnici e utilizzatori finali. Questa pratica criminale è evidente in tutta Europa e, ovviamente, l’Italia non fa eccezione.
Il fenomeno sembra impattare in maniera particolarmente eclatante nel settore del condizionamento auto (R134a), ma anche i mercati della refrigerazione (R404A) e del condizionamento residenziale (R410A) non sembrano esenti da questa pratica criminale.
Attratti da apparentemente facili guadagni, operatori senza scrupoli stanno infatti importando illegalmente e commercializzando gas refrigeranti:
a) non coperti da regolare quota di immissione F-Gas;
b) confezionati in contenitori non ricaricabili (del tipo usa & getta), il cui utilizzo è espressamente vietato in Europa dal 4 luglio 2007, oltre dieci anni fa;
c) non conformi alla normativa REACH, che regola tutte le sostanze chimiche circolanti nel territorio europeo.
Presumibilmente questi contenitori, essendo venduti tramite canali paralleli, ovvero non ufficiali, sono anche messi a disposizione di personale e aziende non dotate di regolare certificazione F-Gas.
Per quanto attiene specificamente il gas per condizionamento auto R134a, in alcuni casi è stato addirittura verificato, tramite analisi del contenuto del recipiente a mezzo analizzatore elettronico, che il gas in esso contenuto risultava essere una miscela di più componenti (incluso HCFC R22, vietato a decorrere dal 2010) piuttosto che R134a puro e conforme agli standard qualitativi AHRI700.
Desideriamo evidenziare, in attesa dell’intervento degli organi competenti (Ufficio delle Dogane, ASL, NOE, GdF), che l'acquisto, la commercializzazione, la manipolazione, il trasporto e l'utilizzo di questi contenitori sul territorio italiano ed europeo sono estremamente rischiosi e comportano sanzioni amministrative e penali.
Questi, in estrema sintesi, i rischi conseguenti:
1) le bombole monouso (usa & getta, non ricaricabili) sono espressamente vietate nel territorio dell'intera Unione Europea; il divieto è stato ufficializzato con Regolamento Europeo 842/2006 art. 9 allegato II, con effetto a partire dal 4/7/2007, recepito con D.P.R. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA) n° 43 in data 27 gennaio 2012;
2) con D.L. del 5 marzo 2013 n° 26 è stata ufficializzata la Disciplina sanzionatoria per violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 842/2006;
3) la sanzione fissata per il mancato rispetto dell'art. 9 del regolamento viene definita come segue:
"Art. 9 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di immissione in commercio. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette in commercio prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato II del regolamento o il cui funzionamento dipende da tali gas, salvo che la data di fabbricazione è precedente all'entrata in vigore del relativo divieto di immissione in commercio, è punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro."
4) le bombole monouso sono costruite secondo la normativa DOT39; una normativa che non è in vigore e quindi non accettata nell'Unione Europea. Pertanto, non sono conformi alla normativa T-PED né sono in possesso della marcatura CE che identifica le attrezzature a pressione trasportabili.
5) le bombole monouso, non essendo omologate T-PED, non sono conformi alla normativa relativa al trasporto delle merci pericolose su strada (ADR), del regolamento relativo al trasporto delle merci pericolose per ferrovia (RID) e dell’accordo europeo relativo al trasporto delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN). Quindi, in caso d'incidente, le bombole DOT monouso, che peraltro sono decisamente meno robuste delle T-PED, non sono coperte da assicurazione, in quanto non conformi all'ADR per il trasporto di merci pericolose.
Anche ASSOGASTECNICI, l’associazione di Confindustria che rappresenta a livello nazionale le imprese di gas tecnici, speciali e medicinali, ha recentemente emesso un comunicato ufficiale, che qui riportiamo.